Regolamento Rivista
REGOLAMENTO DELLA RIVISTA
«LA SCUOLA CATTOLICA»
Art. 1
La Rivista La Scuola Cattolica è strumento del Seminario Arcivescovile di Milano ed espressione privilegiata della Sezione Parallela della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale costituita presso il Seminario stesso (cf. art. 32 Regolamento della Sezione). Sulla copertina risulta il sottotitolo «Rivista Teologica del Seminario Arcivescovile di Milano».
Art. 2
Quanto riguarda la proprietà della testata e le spese necessarie per l’edizione della Rivista è regolato dall’Accordo stipulato in data 25 giugno 2010 tra il Seminario Arcivescovile di Milano e Àncora Editrice. I termini di tale Accordo, sino a sua eventuale revoca, fanno testo per quanto stabiliscono in relazione alla Rivista.
Art. 3
La Scuola Cattolica si caratterizza come Rivista che intende offrire agli studiosi, e in modo particolare agli insegnanti dei Seminari, un apporto di ricerca scientifica e di qualificata divulgazione nell’ambito degli studi teologici e delle scienze religiose.
Art. 4
- 1 La conduzione della Rivista è affidata alla attiva collaborazione dei seguenti organi personali e collegiali: il Direttore Responsabile ai fini civili e penali, il Direttore Editoriale (Editor-in-Chief), il Comitato Scientifico (Advisory Board), il Comitato di Redazione (Editorial Committee), la Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat), il Segretario (Chief of Editorial Committee).
- 2 Per quanto concerne i criteri di costituzione, di nomina, di durata, di competenza e le procedure operative riguardanti gli organi citati nel § 1, si osservano le norme contenute negli articoli che seguono.
Art. 5
Il Direttore Responsabile della Rivista ai fini civili e penali è nominato dal Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano, sentito il Direttore Editoriale (Editor-in-Chief). Il mandato del Direttore Responsabile ai fini civili e penali ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
Art. 6
- 1 Il Direttore Editoriale (Editor-in-Chief) è il Direttore della Sezione Parallela.
- 2 Il Direttore Editoriale (Editor-in-Chief):
- a) guida, coordina e modera le riunioni del Comitato Scientifico (Advisory Board), del Comitato di Redazione (Editorial Committee) e della Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat);
- b) nomina i membri del Comitato Scientifico (Advisory Board) ai sensi dell’art. 7 § 3;
- c) nomina il Segretario (Chief of Editorial Committee) ai sensi dell’art. 10 § 1;
- d) promuove il lavoro comune dei docenti per il bene della Rivista e il collegamento con la Sezione Parallela;
- e) dirime le eventuali questioni che possano emergere in caso di discordanza, secondo quanto stabilito dall’art. 11 § 1.
Art. 7
- 1 Il Comitato Scientifico (Advisory Board) è composto da:
- a) il Direttore Editoriale (Editor-in-Chief);
- b) il Segretario (Chief of Editorial Committee);
- c) i membri esterni nominati, in numero non inferiore a sette, ai sensi del § 3 del presente articolo.
- 2 Il Comitato Scientifico (Advisory Board) ha la finalità di sostenere e implementare le prospettive di ricerca della rivista e approvarne, su proposta della Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat), la programmazione annuale.
- 3 I membri di cui al § 1, lett. c) del presente articolo, sono nominati dal Direttore Editoriale (Editor-in-Chief) su proposta della Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat). Tali membri sono scelti tra docenti ordinari di istituzioni accademiche esterne alla Sezione Parallela. Almeno due membri esterni devono essere nominati tra coloro che svolgono attività di insegnamento presso istituzioni straniere.
- 4 Il Comitato Scientifico (Advisory Board) si ritrova almeno una volta all’anno su iniziativa del Direttore Editoriale (Editor-in-Chief).
- 5 La durata del Comitato Scientifico (Advisory Board) è di cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 8
- 1 Il Comitato di Redazione (Editorial Committee) della Rivista è composto da:
- a) il Direttore Responsabile della Rivista ai fini civili e penali;
- b) il Direttore Editoriale (Editor-in-Chief);
- c) il Bibliotecario del Seminario;
- d) il Segretario (Chief of Editorial Committee)
- e) i Docenti che fanno parte del Consiglio dei Professori della Sezione Parallela a norma dell’art. 6 §1 del Regolamento della Sezione stessa.
- 2 Il Comitato di Redazione (Editorial Committee):
- valuta e decide gli orientamenti scientifici della Rivista in accordo con
le prospettive espresse dal Comitato scientifico (Advisory Board);
- b) valuta le collaborazioni offerte o da domandare;
- c) discute e approva il programma generale della Rivista, decidendo volta per volta i responsabili dei fascicoli monografici;
- d) coaudiuva il Direttore Editoriale (Editor-in-Chief) nei casi previsti dal regolamento;
- e) approva il Codice Etico.
- 3 Il Comitato di Redazione (Editorial Committee) si riunisce periodicamente su convocazione del Direttore Editoriale (Editor-in-Chief).
- 4 Ogni membro della Comitato di Redazione (Editorial Committee) è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche di cui al § 3.
- 5 I docenti stabili e docenti non stabili della Sezione Parallela che risiedono in Seminario, salvo diversa indicazione della Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat), sono tenuti a pubblicare annualmente sulla Rivista almeno un articolo e una recensione. Inoltre s’impegnano a considerare La Scuola Cattolica canale preferenziale, anche se non esclusivo, per la pubblicazione dei propri saggi che corrispondano all’indole della Rivista stessa, partecipando attivamente alla programmazione e alla ricerca delle collaborazioni esterne, prestandosi a dirigere i fascicoli monografici secondo le proprie specifiche competenze.
- 6 Ogni docente membro del Comitato di Redazione (Editorial Committee) è invitato a contribuire alla Rivista elaborando articoli o contributi scritti e, più in generale, prestandosi secondo la propria qualifica accademica per il servizio della Rivista.
Art. 9
- 1 La Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat) è composta da membri di diritto e da membri eletti.
- 2 Sono membri di diritto:
- a) il Direttore Responsabile;
- b) il Direttore Editoriale (Editor-in-Chief);
- c) il Vicedirettore della Sezione Parallela;
- d) il Segretario (Chief of Editorial Committee).
- 3 Sono membri eletti quattro docenti, due dei quali eletti dagli stabili in loro rappresentanza, e altri due eletti dai non stabili in loro rappresentanza (cfr. art. 10 Regolamento della Sezione).
- 4 Nell’elezione dei membri della Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat) hanno diritto al voto tutti i docenti del Comitato di Redazione (Editorial Committee) (cf. art. 6 §1 Regolamento della Sezione). Possono essere eletti tutti i docenti del Comitato di Redazione (Editorial Committee) che non siano già membri di diritto della Segreteria stessa.
- 5 La Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat):
- a) segue l’attuazione della programmazione della Rivista promuovendo le collaborazioni e determinando il contenuto dei singoli fascicoli della Rivista secondo le linee generali stabilite dal Comitato Scientifico (Advisory Board) e dal Comitato di Redazione (Editorial Committee) e ne cura la pubblicazione tempestiva;
- b) cura la pubblicazione dei fascicoli della Rivista con l’attenzione che in ogni annualità siano presenti almeno quattro articoli di collaboratori esterni e due articoli siano pubblicati in lingua straniera;
- c) propone al Direttore Editoriale (Editor-in-Chief) i nomi per il Comitato Scientifico (Advisory Board).
- 6 La Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat) dura in carica quattro anni.
Art. 10
- 1 Il Segretario (Chief of Editorial Committee) della Rivista viene nominato dal Direttore Editoriale (Editor-in-Chief) tra i Docenti del Comitato di Redazione (Editorial Committee), sentito il Comitato stesso.
- 2 Il Segretario (Chief of Editorial Committee):
- a) cura i rapporti con l’editrice, eccetto quelli di natura commerciale e patrimoniale, che rimangono di competenza dell’Economo del Seminario;
- b) riceve gli articoli proposti alla Rivista e ne coordina il processo di valutazione (cfr. art. 10 §§ 1-2);
- c) assicura la coerenza redazionale dei singoli fascicoli;
- d) dirige la correzione delle bozze secondo i criteri enunciati nell’Accordo con l’Editrice di cui sopra all’art. 2 § 1;
- e) custodisce e aggiorna l’archivio della Rivista (corrispondenza, documentazione scritta dell’approvazione dei singoli contributi ecc.);
- f) redige i verbali delle riunioni del Comitato Scientifico (Advisory Board), del Comitato di Redazione (Editorial Committee) e, se necessario, della Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat), conservandone attestazione informatica o copia cartacea.
- 3 Il mandato del Segretario (Chief of Editorial Committee) coincide con quello della Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat) e può essere rinnovato solo una volta (ossia per un totale di otto anni).
Art. 11
- 1 La valutazione di un articolo proposto per la pubblicazione è affidata dal Segretario (Chief of Editorial Committee) a un membro del Comitato di Redazione (Editorial Committee) e a un consulente esterno competenti in materia. La procedura seguita è secondo la doppia conforme:
- a) In caso di valutazione positiva concorde, l’articolo viene pubblicato.
- b) In caso di valutazione negativa concorde, l’articolo viene rifiutato.
- c) In caso di valutazione discorde, la questione viene deferita al Direttore Editoriale (Editor-in-Chief), che valuta l’articolo o personalmente o tramite un terzo revisore da lui designato.
- d) Nel caso di un articolo proposto dal Direttore Editoriale (Editor-in-Chief) che vede un giudizio discorde (art. 11, § 1, lett. c), la questione viene deferita al Segretario (Chief of Editorial Committee), che valuta l’articolo o personalmente o tramite un terzo revisore da lui designato.
- 2 Nella valutazione di un articolo proposto si segue la prassi detta “del doppio cieco” (double-blind peer review).
- a) L’identità sia dell’autore dell’articolo, sia dei relativi revisori è nota solamente al Segretario (Chief of Editorial Committee), che avrà cura di cancellare, all’interno dell’articolo, qualsiasi indizio che possa far riconoscere l’autore.
- b) Nel caso di un articolo proposto dal Segretario (Chief of Editorial Committee), la procedura di valutazione sarà coordinata dal Direttore Editoriale (Editor-in-Chief): l’identità sia dell’autore dell’articolo, sia dei relativi revisori sarà nota solamente a lui, che avrà cura di cancellare, all’interno dell’articolo, qualsiasi indizio che possa far riconoscere l’autore.
- 3 Le recensioni di contributi o di convegni che presentano, a giudizio del Segretario (Chief of Editorial Committee), aspetti problematici, sono sottoposte alla Segreteria di Redazione (Editorial Secretariat) che decide l’opportunità della loro pubblicazione.
Art. 12
- 1 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Sezione della Sezione Parallela su presentazione del Direttore di Sezione.
- 2 Per la valida approvazione del Regolamento si chiede:
- a) La maggioranza ordinariamente prevista nelle votazioni del Consiglio di Sezione (cf. art. 7 § 5 del regolamento della Sezione Parallela)
- b) La conferma per iscritto da parte del Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano.
- 3 Eventuali modifiche saranno soggette alla medesima procedura.
Art. 13 (Norma transitoria)
Entrando in vigore il presente regolamento, gli organi previsti nel precedente regolamento subentrano nei nuovi rispettivi organi senza soluzione di continuità e proseguendo nel proprio mandato secondo la durata originariamente prevista. È dato il tempo di un anno, a partire dalla data di approvazione del nuovo regolamento, per la costituzione del Comitato Scientifico (Advisory Board) e per l’approvazione del Codice Etico.
Approvato dal Consiglio di Sezione in data 2 maggio 2023
Confermato dal Rettore in data 2 maggio 2023
Il Rettore
Castagna don Enrico
Seminario Arcivescovile di Milano